PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 3 del presente articolo, il Governo è delegato ad adottare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, per disciplinare il riallineamento delle carriere del personale iscritto nei ruoli dei marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni, con le carriere del personale di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, inquadrato ai sensi della rispettiva disciplina transitoria vigente.
      2. Le Commissioni parlamentari competenti sono tenute ad esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri previsti dalla legislazione vigente in materia.
      3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) divieto di passaggi ai gradi superiori, da parte del personale delle Forze armate, non omogenei rispetto ai passaggi di grado previsti per il personale dei gradi corrispondenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

          b) validità delle valutazioni già effettuate e dei giudizi di idoneità già riportati dal personale delle Forze armate;

          c) divieto di passaggi ai gradi superiori da parte del personale beneficiario

 

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del riallineamento non omogenei rispetto ai passaggi previsti per il personale già promosso a un determinato grado;

          d) adeguata valutazione della normativa in materia vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'alinea, con particolare riferimento alle disposizioni relative al conferimento della qualifica di luogotenente;

          e) previsione degli effetti economici del riallineamento a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.